SISTEMA DI PROTEZIONE DATI DA: campi magnetici, fuoco, furti, acqua, elettrostatica, polvere, umidità, danni accidentali.
Ci riferiamo al decreto legislativo 30/06/2003 N.196 codice in materia di protezione dei dati personali.
Con decreto legge nr 158 approvato in data 24 giugno 2004 il Consiglio dei Ministri ha fatto slittare al 31 dicembre 2004 l’adozione delle misure minime di sicurezza per la raccolta, il trattamento, l’archiviazione ed il controllo dei dati. L’entrata in vigore e stata prorogata di altri 6 mesi, portandola al 1° luglio 2005, per dar tempo alle aziende di adottare le misure richieste per coloro che trattano dati sensibili
Il titolo V SICUREZZA DEI DATI E DEI SISTEMI
Capo I MISURE DI SICUREZZA - Articolo 31 (Obblighi di sicurezza), cita:
I dati personali oggetto di trattamento devono essere custoditi e controllati, mediante l’adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, per evitare rischi di distruzione o perdita , anche accidentale dei dati stessi , di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
ATTENZIONE:
Capo II MISURE DI SICUREZZA - Articolo 34 (Trattamenti con strumenti elettronici) comma 1 lettera f)comma 1. Il trattamento dei dati effettuato con strumenti elettronici è consentito solo se sono adottate, nei modi previsti dal disciplinare tecnico contenuto nell’allegato B)
lettera f) adozione di procedure per la custodia di copie di sicurezza,il ripristino della disponibilità dei dati e dei sistemi;
L’articolo 35 (trattamenti senza l’ausilio di strumenti elettronici) comma 1 lettera b)
Comma 1. Il trattamento di dati personali effettuato senza l’ausilio di strumenti elettronici è consentito se sono adottate, nei modi previsti dal disciplinare tecnico contenuto nell’allegato B)
lettera b) previsione di procedure per un’idonea custodia di atti e documenti affidati agli incaricati per lo svolgimento dei relativi compiti;
Si evince che le casseforti ignifughe TECHNO fire per supporti magnetici, cartacei, e i classificatori ignifughi sono la soluzione per risolvere tali problematiche.
TITOLO II L’AUTORITA’ Capo III ACCERTAMENTI E CONTROLLI
Art.158 (accertamenti)
Il garante può disporre accessi a banche dati, archivi o altre ispezioni e verifiche nei luoghi ove si svolge il trattamento o nei quali occorre effettuare rilevazioni comunque utili al controllo del rispetto della disciplina in materia di trattamento dei dati personali .
Questo comprende anche la verifica dell’adozione delle misure minime di sicurezza.
Le sanzioni sono veramente pesanti
TITOLO III SANZIONI Capo I VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE
Art. 169- (Misure di sicurezza) Omessa adozione di misure necessarie alla sicurezza dei dati.
Arresto fino a 2 anni o sanzioni amministrativa con pagamento di una somma da 10.000 a 50.000 euro.
Si rischia l’arresto
Vale la pena quindi di non investire poche centinaia di euro per l’acquisto di un archiviatore o cassaforte IGNIFUGHA per proteggere i dati?